Nel Principato di Monaco il pignoramento immobiliare è contemplato al titolo VIII del Codice di procedura civile.
È preceduto da un atto di precetto notificato a mani del debitore o presso il suo domicilio. In mancanza di pagamento entro il termine di trenta giorni il creditore può procedere al pignoramento.
Ad essere trascritto presso la Conservatoria delle ipoteche sarà quest’ultimo, anziché l’atto di precetto.
Altra differenza rispetto all’ordinamento francese riguarda la mancata facoltà di richiedere l’autorizzazione per la vendita irrituale del bene pignorato in sede di udienza di conciliazione, che costituisce l’equivalente della audience éventuelle nel diritto francese prima della riforma del 21 aprile 2006.
Per quanto riguarda i termini previsti, la procedura consente al creditore di ottenere l’aggiudicazione del bene pignorato entro un termine molto ragionevole. La somma ricavata è successivamente distribuita sulla base di un procedimento di ripartizione conformemente agli articoli 685 e seguenti del Codice di procedura civile. Per sollecitare e avviare la procedura di vendita occorre essere minuti di un titolo esecutivo concernente un debito certo ed esigibile (articoli da 2035 a 2037 del Codice civile).